PROPOSTA DI LEGGE
D'INIZIATIVA POPOLARE

Art. 1.

      1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque procura a sé o ad altri o comunque si avvale di prestazioni sessuali in cambio di denaro o di altra utilità economica è punito con la multa da 1.000 euro a 5.000 euro.
      2. In caso di reiterazione del reato di cui al comma 1, il fatto è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da 1.000 euro a 5.000 euro.
      3. Se i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono compiuti in luoghi pubblici o aperti al pubblico, si applica la pena della reclusione sino a due anni.
      4. La pena detentiva di cui al comma 2 può essere sostituita, una sola volta e su richiesta dell'imputato, con l'affidamento ai servizi sociali. Questi ultimi possono convenzionarsi anche con le associazioni senza fini di lucro che operano nel campo del disagio familiare.

Art. 2.

      1. Chiunque ha rapporti sessuali con persone in stato di schiavitù o analogo alla schiavitù, ai sensi dell'articolo 600 del codice penale, soggiace alla pena stabilita dell'articolo 609-ter del medesimo codice.

Art. 3.

      1. Chiunque procura, sfrutta, favorisce o agevola in qualsiasi modo lo scambio di rapporti sessuali a pagamento altrui, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con multa da 1.000 euro a 10.000 euro.

 

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Art. 4.

      1. Con cadenza trimestrale, sono organizzati dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri incontri tra i rappresentanti del medesimo Dipartimento, del Ministero della giustizia, del Ministero dell'interno, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute e di associazioni, enti ed altri organismi privati di nota competenza che svolgono attività a favore degli immigrati, iscritti negli appositi registri presso lo stesso Dipartimento, in ordine alle politiche di contrasto alla prostituzione.